FIGLI: EREDITÀ DI 30MILA EURO ANCHE SENZA DICHIARAZIONE
Il secondo comma dell’aricolo 2 del Testo unico sulle imposte di successione e donazione (Dlgs n. 346/1990) stabilisce che, se alla data dell’apertura della successione il defunto non era residente nello Stato italiano, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti.Si ricorda inoltre che non c'è obbligo di dichiarazione di successione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.Nel caso in esame, non sembra pertanto necessario presentare la dichiarazione di successione (in quanto i beni e i diritti esistenti in Italia sono beni mobiliari di valore inferiore ai 100.000 euro, a meno che si ritenga che la presenza di immobili, anche all'estero, importi comunque l'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione).Occorrerà invece un atto di notorietà o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (a seconda di quanto richiesto dalla banca).Per lo svincolo delle somme occorrerà infine l'intervento di tutti gli eredi, anche tramite procura.Non è necessario l'intervento di un notaio italiano.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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