L'esperto rispondeResponsabilità

RINUNCIA ALLA SANATORIA E RIMBORSO DELL'OBLAZIONE

La domanda

Nel 2003 mio padre, poi deceduto nel 2013, ha presentato una domanda per un condono edilizio tuttora in sospeso, perché si resta in attesa del parere di un ente: sussiste, dunque, la possibilità che il parere non arrivi e che quindi il manufatto, oggetto di condono, debba essere demolito.Dovendo ricostituirmi per portarlo avanti, chiedo se esiste la possibilità di ripristinare lo stato originario mediante la demolizione dell'abuso.In questo caso l'oblazione versata potrà essere restituita? Se, invece, si dovesse procedere e attendere l'esito finale e se questo dovesse essere negativo, l'oblazione già versata in acconto sarà restituita?

Nel nostro ordinamento vige il principio di carattere generale secondo cui gli atti propulsivi posti in essere dal soggetto privato nella fase preparatoria del procedimento amministrativo possono essere modificati e ritirati dall’interessato fino al momento in cui non sia intervenuto il provvedimento conclusivo. Tale principio è stato anche recentemente applicato dalla giurisprudenza amministrativa all’ipotesi di rinuncia al condono edilizio (Tar Lombardia, Milano, sezione II, 18 maggio 2010, n. 1551; Tar Emilia Romagna, Bologna, sezione I, 17 aprile 2014 n. 433). Nel caso di specie, quindi, si potrà rinunciare alla domanda di sanatoria, procedendo alla demolizione dell’abuso.Quanto agli importi versati a titolo di oblazione, sia che si decida di rinunciare alla sanatoria, sia che questa venga respinta, sarà possibile chiederne il rimborso, presentando istanza al ministero dell’Economia e delle finanze.

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