L'esperto rispondeResponsabilità

IL CERTIFICATO RIGUARDA LE OPERE NELLA TOTALITÀ

La domanda

Un professionista, esterno a un Comune, direttore dei lavori di sistemazione di una strada rurale, alla fine del mese di ottobre certificava l'ultimazione degli stessi, «salvo interventi di dettaglio e di completamento da eseguirsi nei termini temporali e con le modalità di cui all'articolo 199, comma 2, del Dpr 207/2010», redigendo, contestualmente, la contabilità dei lavori realizzati e contabilizzati, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione (Cre), utili per consentire il rispetto dei tempi fissato dall'ente finanziatore dell'opera. Nel mese successivo lo stesso soggetto comunicava al Comune l'esecuzione dei lavori di dettaglio, precisando che si trattava di lavori marginali, non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera, e che lo stato finale restava immutato, non essendoci alcun ulteriore incremento di spesa rispetto alle opere regolarmente realizzate e contabilizzate. È corretto l'operato del direttore lavori o il Cre doveva essere redatto dopo i lavori di dettaglio?

Dopo l’ultimazione dei lavori la stazione appaltante non può utilizzare l’opera eseguita (liquidando gli importi residui ancora dovuti all’esecutore) senza una verifica formale della perfetta rispondenza di quanto realizzato al progetto originario e alla conseguente normativa tecnica; questa verifica viene svolta attraverso il collaudo dei lavori, eseguito da un tecnico terzo nel caso in cui l’importo dei lavori sia al di sopra di certe soglie.Per contro, nel caso di appalti di importi inferiori, ad esempio, a 500.000 euro, il certificato di collaudo viene sostituito dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori ma con successiva conferma da parte del responsabile del procedimento. L’emissione del certificato di regolare esecuzione avviene sotto la piena responsabilità della direzione lavori (che solo in questo caso può avere funzioni di collaudatore) e del responsabile del procedimento, che deve confermare il contenuto dello stesso certificato preparato dal direttore lavori (articolo 237 del Dpr 207/2010).Per concludere, l’operato del direttore dei lavori appare anomalo, in quanto le opere non sono state eseguite nella loro totalità e, quindi, il Cre non può essere "confortato" dal responsabile del procedimento con la relativa approvazione.

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