L'esperto rispondeResponsabilità

DUE CRITERI PER RILEVARE I RICAVI DELLA COMMESSA

La domanda

Un'azienda manifatturiera del settore marmo, che produce sempre su ordinazione fornendo il proprio materiale, al 31 dicembre 2014 ha ultimato una "commessa infrannuale", pronta, quindi, per la successiva consegna. La ditta fornitrice ha imputato il valore della commessa ai ricavi, con il conto "fatture da emettere" al 31 dicembre 2014. La merce, poi, è stata ritirata dal cliente a gennaio 2015, e solo in tale periodo è stata redatta la relativa fattura ai fini Iva. È corretto tale comportamento? L'agenzia delle Entrate sostiene, al contrario, che il valore della commessa andava imputato alle rimanenze finali del 2014, e che la fattura, fatta correttamente nel 2015, concorre alla formazione dei ricavi per questo anno. Chi ha ragione?

Per rispondere al quesito, occorre fare riferimento al principio contabile 29, che disciplina le modalità e i criteri per la rilevazione di costi e ricavi in caso di esecuzione di lavori su commessa. La scelta illustrata del lettore potrebbe sembrare corretta, in applicazione del criterio della percentuale di completamento, ma solo al rispetto delle condizioni previste e se il corrispettivo è definitivamente acquisito.Nel documento di analisi dell’Oic (Organismo italiano contabilità) 23, redatto nel novembre 2015 a cura del Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili, viene, infatti, ribadito che:a) nella voce A.1 del conto economico, tra i ricavi sono compresi i valori accettati dal committente a titolo definitivo;b) nella classe B del conto economico vanno classificati per natura tutti costi riferibili alla commessa;c) nella voce A.3 del conto economico, “Variazione dei lavori in corso su ordinazione”, andrà rilevato il valore attribuibile alle commesse non consegnate a fine esercizio, comprese quelle ancora non accettate dal committente a titolo definitivo.Per la rilevazione di costi e ricavi, l’Oic 23 riconosce la scelta tra due criteri: quello della commessa completata e quello della percentuale di completamento. Nel primo caso, i ricavi e il margine vengono rilevati a commessa completata (quando, cioè, avviene la consegna fisica del bene o l’effettuazione del servizio è ultimata); nel secondo caso, la rilevazione dei ricavi avviene solo quando vi è la certezza che il ricavo maturato è definitivamente riconosciuto all’appaltatore quale corrispettivo del lavoro eseguito, in altri termini quando i corrispettivi sono definitivamente acquisiti (paragrafo 56 dell’Oic 23). Quest’ultimo metodo presuppone il rispetto delle seguenti condizioni (paragrafi 45-48 dell’Oic 23):1) contratto vincolante per ambedue le parti;2) diritto al corrispettivo maturabile con ragionevole certezza;3) assenza di condizioni d'incertezza;4) risultato attendibilmente misurato;5) ragionevole certezza dell’incasso;6) costi di commessa determinati attendibilmente.Qualora non fossero rispettate le condizioni dettate dall’Oic 23, si riterrebbe doveroso applicare il criterio della commessa completata, in base al quale i ricavi dovrebbero essere rilevati solo a contratto completato, vale a dire alla consegna del bene o all’effettuazione del servizio (sembrerebbe questa l’impostazione seguita dall’agenzia delle Entrate nel caso descritto dal lettore).

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