CENTRALINISTI NON VEDENTI, OBBLIGO DELL'APPALTATORE
Premettendo che l’articolo 13 del Dlgs 14 settembre 2015, n. 151, ha apportato, con decorrenza dal 24 settembre 2015, alcune modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, che disciplina il collocamento al lavoro e il rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti, in caso di appalto del portierato e del centralino telefonico si deve ritenere che l’obbligo ricada sull’appaltatore. Va, per completezza, evidenziato che l’articolo 34, comma 3, del Dlgs 15 giugno 2015, n. 81, dispone che, in caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a 12 mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva ex articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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