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CANNA FUMARIA, SPESE SECONDO I MILLESIMI

La domanda

Tre soli condòmini sono stati costretti a installare una canna fumaria per lo scarico fumi del boiler. La suddivisione delle spese per tale innovazione è controversa. Va suddivisa in tre parti uguali, come sostengono l'amministratore e il condomino del primo piano (che ha un'abitazione di 220 metri quadrati di superficie) o in base all'altezza del piano e alla superficie delle abitazioni servite, come sostengono gli altri due condòmini interessati (proprietari ciascuno di un'abitazione di 110 metri quadrati)? Si fa presente che il precedente amministratore aveva già proceduto alla suddivisione, votata da due su tre, in base alle dimensioni delle unità abitative servite.

Se abbiamo ben compreso, nell’ambito di un condominio, tre “soli” proprietari hanno installato una canna fumaria. Se così è – salvo esame del regolamento condominiale contrattuale e salvo diverso accordo tra di loro - le relative spese devono essere ripartite tra i suddetti condòmini in proporzione ai millesimi di proprietà. Infatti, questi ultimi sono comproprietari dell’impianto, a norma dell’articolo 1123, comma 3, del Codice civile, per il quale, «qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità». Si veda, in tema, per tutte, Cassazione 27 settembre 1994, n. 7885, secondo cui «i presupposti per l’attribuzione della proprietà comune a vantaggio di tutti i partecipanti vengono meno se le cose, i servizi e gli impianti di uso comune, per oggettivi caratteri materiali e funzionali, sono necessari per l’esistenza e per l’uso, ovvero sono destinati all’uso, non di tutto l’edificio, ma di una sola parte, o di alcune parti di esso».Non rileva, invece, ai fini della ripartizione delle spese, l’altezza del piano.

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