L'esperto rispondeResponsabilità

BUONO DOVUTO PER LAVORI CHIUSI CON DURC FAVOREVOLE

La domanda

Rappresento una impresa edile. A febbraio 2012 venne presentato, a un Comune della provincia di Potenza, lo stato finale e di ultimazione dei lavori, con Durc positivo, riguardanti una ricostruzione post terremoto (legge 219/1981). Le nostre fatture sono state tutte liquidate, all'epoca, dal committente, nonché titolare del buono-contributo. A oggi, il committente non ha ancora percepito il saldo del buono-contributo finale dal Comune, perché il Durc dell'impresa che rappresento è negativo. Ciò è corretto, considerando che l'impresa, alla data dell'ultimazione dei lavori, risultava regolare, alla luce del Durc, e, quindi, fuori da qualunque responsabilita amministrativa, giuridica ed economica? Preciso che il Comune si appella all'articolo 90 del Dlgs 81/2008.

Se le cose stanno nel modo in cui vengono descritte dal quesito, la pretesa del Comune di non corrispondere il saldo del buono-contributo, previsto a favore dei terremotati dalla legge di ricostruzione 219/1981, è priva di fondamento giuridico, perché il richiamo all’articolo 90 del Dlgs 81/2008 è fuori luogo, posto che il Durc (documento unico di regolarità contributiva) si riferisce al divieto di eseguire i lavori in caso di sua mancanza. Infatti, il comma 12 del citato articolo 90 dispone la sospensione del titolo esecutivo per realizzare i lavori allorché le opere da compiere richiedano un piano di sicurezza e coordinamento o il fascicolo adattato alle caratteristiche delle opere stesse, ove occorrenti, oppure in assenza del Durc delle imprese o dei lavoratori autonomi. Nella fattispecie, i lavori sono stati eseguiti e terminati in presenza del Durc favorevole. Ne consegue che il mancato pagamento del buono in questione rappresenta una omissione dei doveri d’ufficio da parte del Rup (responsabile unico del procedimento) comunale, con evidente responsabilità amministrativa, da cui deriva danno erariale a carico del citato funzionario municipale, soggetto alla giurisdizione della sezione regionale della Corte dei conti. Infatti, a norma del comma 9 dell’articolo 2 della legge 241/1990, la mancata emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della responsabilità del funzionario e del dirigente sotto il profilo disciplinare e contabile. I commi successivi mirano poi a rendere ineludibili gli obblighi citati. In particolare, il comma 9-ter puntualizza che, «decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore eventualmente necessario, il privato può rivolgersi al dirigente individuato... perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario». Il legislatore intende “penalizzare” la Pa inerte e tutelare il privato interessato, riducendo i termini ulteriori o, addirittura, prevedendo l’intervento di un soggetto ad hoc, nominato dal responsabile assegnatario dei poteri sostitutivi.

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