L'esperto rispondeResponsabilità

SI PUÒ ECCEPIRE LA CARENZA DI POTERI RAPPRESENTATIVI

La domanda

Si instaura un processo di lavoro, nel quale il dipendente di una Spa pubblica agisce per ottenere mansioni superiori. La società si costituisce, con il suo legale rappresentante, senza depositare lo statuto societario e/o un altro documento utile per dare dimostrazione che il soggetto il quale ha firmato la comparsa ne avesse titolo. È legittima la costituzione senza allegare lo statuto e, trattandosi di un rito del lavoro, si potrà procedere succcessivamente a una integrazione con il deposito dello statuto stesso?

Se abbiamo ben compreso, il lettore chiede se l’omissione – entro il termine previsto dall'articolo 416 del Codice di procedura civile – del deposito del documento, da cui risultano i poteri rappresentativi del soggetto che ha conferito la procura alle liti, comporta di per sé la declaratoria di nullità (o inesistenza) della costituzione in giudizio.Per giurisprudenza costante, in difetto di contestazione, l'allegazione dei poteri è sufficiente ai fini della valida nomina dei difensori. Qualora, invece, il ricorrente eccepisca la carenza di poteri rappresentativi del soggetto che ha conferito la procura alle liti, al convenuto – anche nel rito del lavoro – è normalmente concesso un termine per il deposito del documento che attesti tali poteri.Qualora tale documento non esista o non venga depositato in quel termine, il convenuto incorrerà nelle decadenze previste dalle norme sostanziali e processuali, e non potrà formulare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.

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