SI PUÒ ECCEPIRE LA CARENZA DI POTERI RAPPRESENTATIVI
Se abbiamo ben compreso, il lettore chiede se l’omissione – entro il termine previsto dall'articolo 416 del Codice di procedura civile – del deposito del documento, da cui risultano i poteri rappresentativi del soggetto che ha conferito la procura alle liti, comporta di per sé la declaratoria di nullità (o inesistenza) della costituzione in giudizio.Per giurisprudenza costante, in difetto di contestazione, l'allegazione dei poteri è sufficiente ai fini della valida nomina dei difensori. Qualora, invece, il ricorrente eccepisca la carenza di poteri rappresentativi del soggetto che ha conferito la procura alle liti, al convenuto – anche nel rito del lavoro – è normalmente concesso un termine per il deposito del documento che attesti tali poteri.Qualora tale documento non esista o non venga depositato in quel termine, il convenuto incorrerà nelle decadenze previste dalle norme sostanziali e processuali, e non potrà formulare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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