RILEVA LA CAPACITÀ DELLA SOCIETÀ SUBENTRATA
Occorre premettere che la società di progetto costituita dopo l’aggiudicazione è diventata la concessionaria unica, in quanto subentra nel rapporto di concessione all'aggiudicatario, senza che fosse necessario alcun atto comunale di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione del contratto di concessione, come reputato dal lettore. Ne consegue che tale subentro riveste essenzialmente il fine di consentire la salvaguardia della separazione giuridica e finanziaria del progetto rispetto ai soggetti investitori. In esso si ravvisa una delle caratteristiche proprie dell'istituto della finanza di progetto. Si tratta, in sostanza, di una fattispecie complessa in cui si realizza un negozio abdicativo – idoneo a chiudere la condizione giuridica soggettiva dell'aggiudicatario Rti (raggruppamento temporaneo di imprese) – seguito da un acquisto ex lege, a titolo originario, della posizione del concessionario. In definitiva, non si riscontra la contemporanea presenza di un rapporto plurilaterale, ma di una successione evolutiva di rapporti. Rileva, infatti, che lo stato di soggetto concessionario è esclusivo e incompatibile con la permanenza di posizioni di obbligo in capo a diversi soggetti.Ciò premesso, la situazione economico-finanziaria del socio "Alfa" è del tutto ininfluente rispetto alla società di progetto, posto che quest'ultima è soggetto del tutto diverso dai soci. In altri termini, si tratta di esaminare se la società di progetto abbia o meno le capacità intrinseche di portare a termine la costruzione della piscina, indipendentemente dalla situazione specifica dei soci. Quindi, non è automatica la risoluzione della concessione se la società di progetto è in grado di eseguire la parte finale dei lavori. La richiesta di concordato preventivo formulata al Comune dalla società "Alfa" è estranea al rapporto in essere tra Comune e attuale concessionario.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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