L'ENTE HA 30 GIORNI PER RISPONDERE ALL'ISTANZA
Secondo quanto disposto dall’articolo 2 della legge 241/1990, e nel caso in cui il Comune non abbia previsto tempi diversi per la risposta all’istanza in oggetto all’interno di disposizioni di carattere regolamentare, il procedimento deve concludersi nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Ove ciò non accada, ci si potrà rivolgere al soggetto eventualmente indicato dall’ente locale quale detentore del potere sostitutivo di fornire la risposta all’istanza, a norma dell’articolo 2, commi 9- bis e 9-ter, della legge 241/1990, oppure si potrà adire direttamente il Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente, chiedendo che sia la suddetta autorità giudiziaria, nei tempi e nei modi previsti dagli articoli 31 e 117 del Dlgs 104/2010, a ordinare all’amministrazione di esprimersi in merito all’istanza avanzata dal privato.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo