L'esperto rispondeResponsabilità

IMPRESA SOCIALE, AMMESSI I REQUISITI DELL'«AUSILIARIA»

La domanda

Una impresa sociale, costituita nel 2009, può fare affidamento sulle capacità di un altro soggetto, indipendentemente dai legami sussistenti con quest’ultimo, al fine di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti necessari per la partecipazione a procedure di gara, con sottoscrizione di accordi di servizi in ambito socio-sanitario?

La risposta è positiva. Una impresa sociale, come del resto tutti gli altri soggetti, in base alla normativa vigente in materia, qualora non sia in possesso di tutti i requisiti di qualificazione prescritti ai fini dell’ammissione alla gara, può dimostrare il possesso degli stessi avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (cosiddetta impresa ausiliaria), a norma dell’articolo 49 del Dlgs 163/2006. A seconda del diverso modo di concretizzarsi delle esigenze del concorrente, variano anche le modalità di prova della disponibilità delle altrui risorse e il contenuto del relativo accordo. In ogni caso, l’articolo 49 citato prescrive che l’avvalimento debba fondarsi su un contratto (si veda la lettera f), e tale necessità è confermata dall’articolo 88 del Dpr 207/2010 (regolamento generale sugli appalti pubblici), per effetto del quale il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente l’oggetto (risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico), la durata e ogni altro elemento utile. In sostanza, una mera messa a disposizione di requisiti, svincolata da qualsivoglia collegamento con ben definite risorse materiali o immateriali, stravolgerebbe l’istituto dell’avvalimento per piegarlo a una logica di elusione dei requisiti stabiliti nel bando di gara. In siffatta prospettiva, la stazione appaltante (Sa) è tenuta a valutare (con attenzione pari a quella dedicata ai concorrenti che all'istituto non ricorrano) se, con il singolo avvalimento, il concorrente si sia posto, in concreto, davvero in una condizione equivalente a quella di un concorrente autosufficiente circa il possesso dei requisiti. Ne consegue che sul concorrente grava l'onere della prova di poter effettivamente disporre, grazie all'impresa ausiliaria, di tutte le risorse da ritenere in concreto necessarie a supplire alla personale deficienza del requisito. In definitiva, le precise risorse che formano oggetto dell’avvalimento devono soddisfare l’esigenza funzionale dell’appalto.

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