IL DATORE RECUPERA LE «ECCEDENZE» PAGATE
In conformità a quanto disposto dall’articolo 2033 del Codice civile, nel caso in cui sia stata erroneamente corrisposta al dipendente una retribuzione di un ammontare maggiore del dovuto, il datore di lavoro può agire per ottenere quanto indebitamente pagato. In tal caso, il recupero potrà avvenire entro il termine decennale di prescrizione, che inizia a decorrere dalla data di ciascun errore o pagamento (Corte di cassazione, n. 8594, 11 aprile 2014).Secondo la giurisprudenza, infine, le somme che il datore di lavoro può chiedere al lavoratore riguardano esclusivamente quanto da quest’ultimo effettivamente “percepito”, al netto, quindi, delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali (Corte di cassazione, sentenza 1464 del 2 febbraio 2012).
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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