L'esperto rispondeResponsabilità

IL CREDITORE ANTICIPA LE SPESE DI ESECUZIONE

La domanda

Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare, il debitore esecutato muore e nessuno dei parenti accetta l'eredità. La procedura prosegue tramite il delegato alla vendita, già nominato ex articolo 591-bis del Codice di procedura civile.A chi vanno intestate le fatture relative alle spese di procedura (ad esempio, per la redazione del decreto di trasferimento e per il compenso del delegato alla vendita), visto che non esistono eredi e il delegato alla vendita paga queste spese in nome e per conto del debitore defunto, utilizzando le somme incassate dalla vendita dei beni pignorati?

L'intestazione della fattura (per le spese della procedura) è una questione di carattere prevalentemente fiscale. Sotto un profilo giuridico, si deve escludere, comunque, che debba essere intestata al debitore (ovvero, in caso di decesso di questi, agli eredi).Le spese di procedura (come il compenso del delegato alla vendita, ex articolo 591-bis del Codice di procedura civile, ausiliario del giudice) sono infatti anticipate dal creditore procedente, al quale, quindi, andrà intestata la relativa fattura, anche se vengono poi apprese dal ricavato della vendita, quali spese in prededuzione.Per completezza, ove la fattura - in via di mera ipotesi e fatta sempre salva la valutazione di un fiscalista - dovesse essere intestata al debitore, in assenza di eredi, chi vi abbia interesse dovrebbe provvedere alla nomina del curatore dell’eredità giacente (articoli 528 e seguenti del Codice civile), al quale, nella sua qualità, verrebbe intestata la fattura in luogo del debitore deceduto.

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