CONTRATTO RENT TO BUY: LE CAUTELE DELLE PARTI
La modalità di affitto “rent to buy”, che permette di stipulare un contratto di locazione e contestualmente sottoscrivere un preliminare di futura compravendita, di regola non obbliga l’affittuario all’acquisto. Le parti, però, possono prevedere la suddetta condizione, come pure possono stabilire in sede contrattuale l’entità della quota del canone imputata a corrispettivo del prezzo (articolo 23 della legge 163/2014). Detto questo, occorre valutare con attenzione la proporzione tra la quota imputata a canone per il godimento del bene e quella di acconto sul prezzo, perché un affitto molto elevato tutela maggiormente il venditore, ma va a discapito del compratore, che, in caso di mancata osservanza dell’obbligo di acquisto, rischia di perdere la quota versata quale acconto sul prezzo; qualora, invece, sia inadempiente il venditore-locatore, l’affittuario avrà diritto alla restituzione della parte dei canoni imputata a pagamento del prezzo, oltre che agli interessi legali, oppure potrà decidere di adire le vie giudiziarie per ottenere una sentenza sostitutiva che stabilisca il trasferimento coattivo dell’immobile.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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