L'esperto rispondeResponsabilità

ALTEZZE DIVERSE, POSSIBILE IL CALCOLO DEI METRI CUBI

La domanda

Sono legali le tabelle millesimali redatte in funzione delle superfici e non dei volumi, visto che le unità del condominio hanno altezze diverse (2,70 metri per gli alloggi, 1,34 metri per le soffitte, 2,50 metri per i box)?

Appare opportuno che l’elaborazione delle tabelle millesimali sia affidata a un tecnico qualificato e imparziale, il quale dovrà, per prima cosa, procurarsi la misura delle superfici di tutte le unità immobiliari che compongono l’edificio condominiale. Qualora, in base alle caratteristiche strutturali dell’edificio, le varie unità immobiliari abbiano altezze diverse, è opportuno (ma non obbligatorio) procedere utilizzando i metri cubi.La valutazione dei millesimi avviene sulla base delle singole superfici reali delle unità immobiliari, attraverso l'influenza di coefficienti di riduzione (o di aumento) che modificano le superfici in funzione degli effettivi utilizzi delle stesse. I coefficienti di riduzione (o di aumento), che trasformano le superfici o i volumi delle singole unità immobiliari in valori virtuali, sono scelti da un tecnico chiamato a redigere la cosiddetta tabella millesimale. La quota millesimale relativa a ogni unità immobiliare deriva dal rapporto tra la superficie virtuale di quella unità immobiliare e la somma di tutte le superfici virtuali di tutte le unità immobiliari, secondo coefficienti prestabiliti. Al riguardo, è bene ribadire che non vi sono obblighi normativi nella redazione delle tabelle millesimali, bensì delle linee guida. Pertanto, rimane sempre a discrezione del tecnico il criterio del relativo calcolo.Di conseguenza, nel caso prospettato dal quesito, bisognerebbe comprendere quali modalità di calcolo sono state utilizzate dal tecnico incaricato. Inoltre, va ricordato che, a norma dell’articolo 69 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, i millesimi di proprietà possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, comma 2, del Codice civile.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©