SE L'ASSUNZIONE PART TIME VIOLA IL CONTRATTO
Ai sensi dell’articolo 72 del Ccnl per i dipendenti delle aziende del terziario, nella versione sottoscritta in sede di rinnovo il 30 marzo 2015, le aziende che occupano fino a 30 dipendenti possono stipulare contratti di lavoro a tempo parziale di durata non inferiore a 16 ore settimanali. Tale Ccnl consente inoltre di stipulare contratti part time di 8 ore settimanali, a patto che lo svolgimento della prestazione sia collocato al sabato o alla domenica e che tali rapporti di lavoro siano instaurati con studenti, persone fino ai 25 anni di età o lavoratori già titolari di un rapporto part time con un altro datore. Tali limiti minimi possono infine essere derogati attraverso accordi con le rappresentanze sindacali, mediante la sottoscrizione di contratti collettivi di secondo livello.La pattuizione di una durata oraria della prestazione inferiore ai minimi disposti dal Ccnl potrebbe comportare, secondo l’articolo 2077 del Codice civile, la sostituzione delle clausole del contratto individuale difformi con quanto previsto dal Ccnl.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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