POCO SPAZIO PER L'EXTRA ALL'AMMINISTRATORE
La giurisprudenza, già prima della riforma del 2012, si è mostrata piuttosto severa in materia di compensi aggiuntivi all'amministratore, affermando chiaramente che se è previsto un compenso unitario, questo si intende esteso all'adempimento di tutti i doveri propri dell'amministratore di condominio (Cassazione, 30 settembre 2013, n. 22313). A seguito della riforma, le eventuali pretese extra degli amministratori dovranno essere vagliate con aumentato rigore, posto che oggi l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del rinnovo, ha il dovere di specificare «analiticamente», e a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso (articolo 1129, comma 14, Codice civile).Detto importo potrà essere determinato in via onnicomprensiva o in relazione alle attività che si renderanno concretamente necessarie, purché le singole voci siano state analiticamente predeterminate. Se l'amministratore non ha specificato il compenso per una certa attività, non potrà pretendere un compenso ulteriore. In nessun caso, poi, potrà pretendere rimborsi per esborsi non documentati. Eventuali «spese forfettarie» o «spese varie» potranno essere riconosciute solo in quanto ne siano stati preventivamente determinati i criteri di quantificazione. A seguito delle novità normative, la giurisprudenza potrebbe anche rivedere l'orientamento secondo cui l’assemblea ha il potere di riconoscere compensi extra agli amministratori, giungendo - quantomeno - ad affermare l'annullabilità di deliberazioni con cui si riconoscono compensi non dovuti (per un caso in cui si è affermato il potere "sovrano" dell'assemblea, si veda Cassazione, 3 dicembre 2008, n. 28734).
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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