L'esperto rispondeResponsabilità

LE SPESE RIMASTE A CARICO DEL CONDOMINO DISTACCATO

La domanda

Sono proprietario di un appartamento in condominio, che da 3 anni è termoautonomo autorizzato. L'amministratore ha convocato i proprietari in assemblea per la messa a punto delle termovalvole e l' eventuale sostituzione della caldaia. A quali obblighi mi devo attenere, vista la mia autonomia termica? L'eventuale cambio della caldaia mi riguarda? Devo contribuire alle spese del termotecnico per lo studio di fattibilità degli altri appartamenti? Dove inizia e dove finisce la mia partecipazione (e il mio diritto di voto)?

Nonostante il distacco dall’impianto centralizzato, la legge prevede che il condomino distaccato, rimanendo comunque comproprietario dell’impianto medesimo, sia tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese relative alla sua conservazione, alla manutenzione straordinaria e alla messa a norma. In pratica, quindi, resteranno a carico del condomino distaccato le spese legate alla proprietà dell’impianto di riscaldamento e non più quelle legate alla sua gestione.Per “manutenzione straordinaria dell’impianto termico” (così come indicato nell’allegato A del decreto legislstivo n. 192/2015), si intendono tutti “quegli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico”. Per “conservazione”, invece, si intendono quelle spese che attengano all'integrità del bene e riguardano le erogazioni per la conservazione in senso stretto, appunto, ed afferiscono all'utilità oggettiva del bene stesso. Per “messa a norma”, infine, si devono intendere tutti quegli interventi sull'impianto termico determinati da obblighi di legge.Infatti, il condomino che si distacca continua a rimanere comproprietario dell’impianto centrale di riscaldamento e, pertanto, resta obbligato al pagamento delle summenzionate spese, a meno che un eventuale esonero venga concesso dal consenso unanime dei condomini.Tuttavia, è bene precisare che, nel caso prospettato, si opterebbe per la sostituzione della caldaia. Al riguardo, la Suprema corte ha precisato che “in materia di condominio, in caso di distacco di alcuni condomini dall'impianto centralizzato di riscaldamento, è legittima la delibera dei condomini rimanenti avente ad oggetto la sostituzione della vecchia caldaia con una nuova dimensionandola per le sole unità immobiliari allacciate all'impianto centralizzato di riscaldamento sì da escludere la possibilità di un futuro allaccio all'impianto comune e da creare un impianto all'esclusivo servizio di taluni dei condomini, quindi solo a loro appartenente, talché solo a loro carico possono essere le spese necessarie all'installazione, alla conservazione ed all'uso dello stesso” (Cassazione Civile, 10 maggio 2012 n. 7182).Pertanto, da quanto appena esposto, solo in caso di sostituzione della caldaia, con conseguente dimensionamento della stessa a servire le sole unità immobiliari rimaste allacciate, il condomino distaccato è esonerato dal partecipare alle spese relative alla “manutenzione straordinaria”, “conservazione” e “messa a norma”. In caso contrario, invece, il condomino distaccato – fermo restando l’obbligo ci contribuire alle spese di cui sopra - dovrà partecipare sia alle spese di sostituzione (qualora venga installata una caldaia simile e/o identica per “dimensionamento” a quella precedente) che a quelle per il termotecnico incaricato dello “studio di fattibilità degli altri appartamenti”.

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