L'esperto rispondeResponsabilità

LA SERVITÙ SI COSTITUISCE ANCHE PER USUCAPIONE

La domanda

Una persona fisica è proprietaria di due unità immobiliari al primo piano, divise da un lastrico solare di circa tre metri. Nel 1975 vende uno dei due appartamenti a due coniugi, mentre nel 1985, abitando nell'altro appartamento, chiede la tasformazione di una finestra per accedere sul lastrico, adibendolo a terrazzo. Deceduti i due coniugi, l'abitazione viene messa in vendita ed acquistata nell'ottobre del 2015 da mia suocera che, con sorpresa scopre che gli occupanti (non più il proprietario, ma gli inquilini) dell'abitazione accedono sul lastrico utilizzandolo (ci mangiano, ci tengono i fiori, ci stendono i panni) arrivando fino alle sue finestre, imponendole la continua presenza di persone che transitano e sostano davanti alle sue finestre.È lecito costituire (avere costituito) una tale servitù? Può la suocera contestare le distanze minime di luce e di veduta? Se sì, i termini possono andare in prescrizione?

Le disposizione previste dall’articolo 1058 del Codice civile prevedono la costituzione delle servitù volontarie tramite contratto o testamento, negozi per i quali l’ordinamento impone la forma scritta a pena di nullità: è necessaria, in primo luogo, una verifica circa l’esistenza di tale genere di atto e, in caso positivo, e poi ci sono termini e modalità di esercizio del diritto acquisito.In ogni caso, ai sensi dell’articolo 1031 del Codice civile, le servitù volontarie aventi il requisito dell’apparenza possono essere costituite anche per usucapione ventennale.L’apparenza si configura come presenza di segni visibili di “opere permanenti” obiettivamente destinate al suo servizio e rivelanti in modo inequivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, ma di preciso onere a carattere stabile (così, da ultimo, Corte di Cassazione civile n. 11825/2015 e n. 8725/2015).Nel caso in questione, stante la presenza di opere “visibili” e la decorrenza del termine ventennale, pare lecito sostenere la costituzione per usucapione della servitù descritta dal lettore, con conseguente difficoltà per la proprietaria del fondo servente nel far valere le proprie eventuali rimostranze sul punto.

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