LA SERVITÙ SI COSTITUISCE ANCHE PER USUCAPIONE
Le disposizione previste dall’articolo 1058 del Codice civile prevedono la costituzione delle servitù volontarie tramite contratto o testamento, negozi per i quali l’ordinamento impone la forma scritta a pena di nullità: è necessaria, in primo luogo, una verifica circa l’esistenza di tale genere di atto e, in caso positivo, e poi ci sono termini e modalità di esercizio del diritto acquisito.In ogni caso, ai sensi dell’articolo 1031 del Codice civile, le servitù volontarie aventi il requisito dell’apparenza possono essere costituite anche per usucapione ventennale.L’apparenza si configura come presenza di segni visibili di “opere permanenti” obiettivamente destinate al suo servizio e rivelanti in modo inequivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, ma di preciso onere a carattere stabile (così, da ultimo, Corte di Cassazione civile n. 11825/2015 e n. 8725/2015).Nel caso in questione, stante la presenza di opere “visibili” e la decorrenza del termine ventennale, pare lecito sostenere la costituzione per usucapione della servitù descritta dal lettore, con conseguente difficoltà per la proprietaria del fondo servente nel far valere le proprie eventuali rimostranze sul punto.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo