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L'USO DELL'AREA ESCLUSIVA CON SERVITÙ DI PASSAGGIO

La domanda

Davanti alla porta d'ingresso dell'appartamento di mia proprietà si trova uno spazio che risulta, dal rogito di acquisto, di mia proprietà. Su questo spazio esiste una servitù di passaggio per l'accesso ad un altro appartamento. Il proprietario di tale appartamento si lamenta per il posizionamento della mia bicicletta su tale area, affermando il divieto di tale uso per gli spazi comuni. Informandolo che si tratta invece di mia proprietà privata posso ritenere risolta la questione? Faccio anche presente che la bicicletta non intralcia in alcun modo il passaggio o l'accesso al suo appartamento.

Salvo esame della fattispecie in concreto, e del regolamento condominiale contrattuale, se esistente, nonchè dell’atto da cui risulti la servitù di passaggio cui si riferisce il lettore, la pretesa del condomino sembra illegittima. Tanto più se - come sembrerebbe - il deposito della bicicletta non diminuisce l’esercizio e non rende più incomodo l’uso della servitù, a norma dell’articolo 1067, comma 2, del Codice civile. Né nella specie, viene in rilievo, l’articolo 1122 del Codice - in tema di condominio - per il quale, “nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio. In ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea».

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