L'INTERVENTO SUL CAVEDIO NON È PAGATO DA TUTTI
Il cavedio (o chiostrina, pozzo luce) è un cortile di piccole dimensioni, circoscritto dai muri e dalle fondamenta dell'edificio condominiale, destinato prevalentemente a dare aria e luce a locali secondari (come, per esempio, bagni, disimpegni, servizi, eccetera). Tale spazio si presume di proprietà condominiale e costituisce una pertinenza dell'edificio condominiale, assoggettato, pertanto, al medesimo regime giuridico del cortile comune espressamente contemplato dall'articolo 1117, n. 1, del Codice civile, salvo specifico titolo contrario (Cassazione civile n. 4350/2000). In merito alle spese relative alla chiostrina sulla quale si affacciano solo alcune delle proprietà immobiliari dell’edificio condominiale, vi sono orientamenti discordanti. Tuttavia, è da condividere la sentenza di merito del tribunale di Genova del 2011, che ha precisato che “se un'unità immobiliare non è in alcun modo collegata, né collegabile con il cavedio, ne consegue che le spese di manutenzione dello stesso dovranno essere legittimamente poste a carico di quei condomini che ne traggono utilità, ai sensi dell’articolo 1123, comma 3, Codice civile”. Nel caso in esame, visto che siamo in presenza della fattispecie del condominio parziale, si può affermare che i proprietari delle unità immobiliari che non hanno affaccio sul cavedio sono esonerati dalla partecipazione alle spese ad esso inerenti in ragione di quanto stabilito dal terzo comma dell’articolo 1123 del Codice civile.Ancora, nel caso in esame non rileva la circostanza che l’Asl abbia inviato una comunicazione di “carattere generale” rivolta al condominio, in quanto la Pubblica amministrazione non è a conoscenza dei rapporti interni e/o della regolamentazione della “vita” condominiale”. Infatti, una volta ricevuta la comunicazione, sarà compito del condominio prendere i dovuti provvedimenti (quindi, nel caso di specie, “intervenire entro 30 giorni per la salvaguardia dei piccioni”) ripartendo le spese tra i soli condomini legittimati, ossia tra i “18 condomini che si affacciano” sulle chiostrine.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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