L'ABBATTIMENTO DEL MURO IN COMPROPRIETÀ TRA VICINI
L’alterazione o modifica dello stato dei luoghi non consiste a prescindere in un’attività illecita, dipendendo ciò dalla violazione delle normative regolanti la materia interessata.Il muro di confine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 874 e seguenti del Codice civile, si presume di proprietà comune tra i due confinanti: in tal caso, tutti i comproprietari, in relazione alle proprie quote, hanno il diritto/dovere di partecipare alle spese di manutenzione e ricostruzione potendo, tuttavia, esimersi dal concorso a tali spese rinunciando alla proprietà del bene, sempre che la riparazione non sia stata resa necessaria da un loro fatto.In caso di comproprietà, pertanto, l’attività posta in essere in via arbitraria dal confinante parrebbe generare una lesione dei diritti del lettore.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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