L'esperto rispondeResponsabilità

IL TAGLIO DEI RAMI SPORGENTI SULL'AREA DEL VICINO

La domanda

La mia casa con giardino è separata da quella del vicino da un muro alto 2 metri circa. A 75 cm da questo muro, dieci anni fa, ho piantato un filare di alberi da siepe (che ora hanno raggiunto un altezza media di m. 4). In quella del vicino, da vent’anni, a circa 3 metri dal muro, s’innalzano 5 grossi pini con altezza media di 6 metri, i cui rami in parte si estendono per circa 3 metri sul mio terreno con cadute periodiche di grosse pigne. Avendoli informati che avrei proceduto a tagliare le cime dei mie alberi ad un altezza di 3,5 metri, per rispettare la privacy reciproca, avrei anche proceduto a tagliare i rami dei loro alberi che si estendono sul mio terreno. Mi hanno risposto con una diffida da parte del loro legale a non toccare tali rami. Chiedo quali sono i miei doveri per quanto riguarda i miei alberi e i diritti a tutela dell'incolumità mia e dei miei familiari per la caduta delle pigne.

L’articolo 892 del Codice civile stabilisce le distanze che il proprietario di un fondo è tenuto a rispettare tra gli alberi piantati nel suo terreno e il proprio confine.Le distanze previste sono di tre metri per gli alberi di alto fusto – quali i pini presenti sul fondo del vicino – un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto e mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.Stante la notevole altezza degli alberi da siepe del lettore, pare congrua la distanza minima da rispettare di almeno un metro e mezzo dal confine.In assenza della decorrenza del termine ventennale di usucapione, ciascun proprietario può pretendere l’arretramento delle piante posizionate ad una misura inferiore rispetto alle distanze sopra descritte.In riferimento ai rami che sporgono nel confine altrui, l’articolo 896 del Codice civile prevede espressamente la facoltà per il vicino di chiedere ed ottenere la potatura dei rami che si protendono sulla sua proprietà a patto che i regolamenti o gli usi locali non dispongano diversamente.In caso di contrasto o mancato adempimento, competente a decidere in materia è il Giudice di Pace del luogo in cui sono posizionati i fondi.

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