IL RIPARTO DEI COSTI DELLA CANNA FUMARIA
Preliminarmente, sarebbe opportuno capire se i “proprietari dei magazzini che non fruiscono del riscaldamento” si siano distaccati (successivamente) dall’impianto di riscaldamento, ovvero non siano mai stati allacciati. Infatti, si ricordi che il condomino che si distacca continua a rimanere comproprietario dell’impianto centrale di riscaldamento e, pertanto, resta obbligato al pagamento delle spese per la manutenzione straordinaria, per la conservazione e messa a norma dell’impianto stesso. Un eventuale esonero dalle spese può essere concesso dal voto unanime dei condomini.Sicché, da quanto appena affermato, “l’operato” dell’amministratore potrà essere considerato corretto o meno, solo dopo aver verificato se i “proprietari dei magazzini” risultavano (precedentemente) allacciati o meno all’impianto di riscaldamento (e salvo, comunque, una eventuale delibera unanime che li abbia esonerati dalle relative spese, come sopra specificato).
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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