L'esperto rispondeResponsabilità

IL PROPRIETARIO NON PUÒ OPPORSI ALLE VALVOLE

La domanda

In merito all'istallazione delle termovalvole per il riscaldamento centralizzato in un condominio, nel caso in cui un condomino non accetti di installarle, come si devono comportare gli altri condomini? Questo rifiuto blocca l'installazione? Oppure si può procedere ugualmente? Come pagherà i suoi consumi il condomino che non accetta?

L’installazione dei contabilizzatori e delle valvole termostatiche deriva da un preciso obbligo di legge. Al riguardo, l’articolo 16, comma 7, del Dlgs n. 102/14 prevede una sanzione amministrativa di importo che oscilla da 500 euro a 2.500 euro per chi non provveda all'installazione.Una volta deliberata l'installazione, infatti, nessun condomino può opporsi e nessuno può vietare l'accesso dei tecnici nel proprio appartamento. Qualora qualche condomino opponga “resistenza”, vietando pertanto la corretta installazione dei predetti strumenti, l'amministratore di condominio ha il dovere di rivolgersi al Giudice per ottenere un provvedimento di urgenza, come previsto dall'articolo 700 del Codice procedura civile, che gli consenta di accedere nella proprietà privata del condomino al fine di ottemperare agli obblighi previsti in materia di risparmio energetico.Tuttavia, qualora vi siano delle lungaggini processuali tali da non consentire un'immediata emissione del provvedimento d’urgenza (e far sì che l’installazione sia completata anche nell’appartamento del condomino “dissenziente”), si ricordi che l’articolo 9, comma 5, lettera d) ultimo periodo stabilisce che “è fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà”.Inoltre, qualora tecnicamente possibile, si potrebbe chiedere al tecnico di installare (temporaneamente) un contabilizzatore esterno all’appartamento del condomino “dissenziente” al fine di calcolare i relativi consumi. Comunque, si fa anche presente che una sentenza di merito del Tribunale di Roma, la n. 9477/2010, ha statuito che “in sede di passaggio ad un sistema di contabilizzazione del calore, è legittima la decisione assembleare di attribuire all’unico condomino sprovvisto dei detti contabilizzatori, il consumo pari alla massima potenza calorica del radiatore, come se lo stesso avesse avuto le valvole completamente aperte per tutta la durata di esercizio dell’impianto di riscaldamento”.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©