ACQUA CALDA CENTRALIZZATA A MAGGIORANZA SEMPLICE
L’intervento che ha proposto l’amministratore di condominio - ossia, installare l’impianto di acqua calda sanitaria centralizzata - in linea generale, può farsi rientrare in quelle opere volte a migliorare il contenimento del consumo energetico, a favorire l'efficienza energetica e ridurre l'inquinamento ambientale e domestico. Al riguardo, l’articolo 1120, comma 2, Codice civile statuisce che per “le opere e gli interventi previsti per il contenimento del consumo energetico degli edifici” occorre la maggioranza indicata dal 2° comma dell’articolo 1136 del Codice civile, ossia la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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