L'esperto rispondeResponsabilità

PER GLI EDILI UN'INDENNITÀ RISERVATA AI DIRIGENTI

La domanda

Sono dipendente con contratto a tempo indeterminato dal 1° agosto 2000. Il Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) applicato è quello per i dipendenti delle imprese edili e affini, e il mio livello di inquadramento è il 6°, con un part time al 77 per cento. Mi è dovuta l'indennità speciale, prevista dall'articolo 47 a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario?

L’indennità speciale prevista dall’articolo 47 del Ccnl per i dipendenti delle imprese edili e affini è riservata al solo personale direttivo, ossia ai soggetti preposti alla direzione tecnica o amministrativa dell’impresa o di reparto di essa, con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi. Tale indennità, in presenza dei requisiti citati , viene riconosciuta indipendentemente dalla tipologia full time o part time del contratto.Al contrario, l’articolo 77 del Ccnl per i dipendenti delle imprese edili e affini prevede che gli impiegati di 6° livello appartengono alla prima categoria di impiegati, tra i quali rientrano i «tecnici o amministrativi, con funzioni direttive, che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa, nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare e dai dirigenti dell'impresa o dagli impiegati di prima categoria super». Pertanto, alla luce delle informazioni desumibili dal quesito, sembra ragionevole ritenere che gli impiegati di 6° livello non siano tra i destinatari dell’indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario, in quanto, pur sussistendo la funzione direttiva, manca la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi, richiesta dall’articolo 47 del Ccnl ai fini del riconoscimento della relativa indennità speciale.

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