I PALETTI CHE LIMITANO I REGOLAMENTI ASSEMBLEARI
Salvo verifica della fattispecie in concreto (e salvo eventuali errori del notaio), sembrerebbe che il regolamento condominiale non sia opponibile al lettore (ancorchè sottoscritto da tutti gli altri condomini).Se così è, nulla vieta al lettore di accettare il regolamento sottoscrivendolo a sua volta. Ciò a parte, la questione della sua trascrivibilità nella competente Conservatoria dei Registri Immobiliari (ai fini dell’opponibilità ai terzi), che non si affronta in questa sede, non richiedendolo il quesito. In proposito, è noto infatti che gli atti soggetti a trascrizione sono un “numero chiuso”, a norma degli articoli 2643 e seguenti del Codice civile e che tra essi non rientra il regolamento di condominio che deve essere pertanto allegato ad un atto “trascrivibile”.In alternativa, è possibile procedere all’approvazione di un regolamento condominiale cosiddetto “assembleare”, con la maggioranza di cui all’articolo 1138, terzo comma, del Codice civile, per il quale, «il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 (500 millesimi più la maggioranza degli intervenuti) ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell'articolo 1130 …». Va da sé però che il regolamento assembleare non può contenere disposizioni che incidano sui diritti reali delle singole unità abitative o attribuiscano maggiori diritti ad alcuni condomini rispetto ad altri, ma deve limitarsi a disciplinare l’uso delle parti comuni, nel rispetto delle norme del Codice civile.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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