GRAVE IRREGOLARITÀ FISCALE LA PRATICA DEL 50% OMESSA
È bene ricordare che il nuovo articolo 1129 del Codice civile, al comma 11, delinea i casi in cui l’amministratore può essere revocato. Preliminarmente, è bene precisare che, qualora l’amministratore non convochi l’assemblea per la propria revoca (ipotesi altamente probabile), nel predetto comma viene stabilito che «nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali... i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria».Nel merito, l’articolo 1129, comma 12, Codice civile specifica quali possano essere le “gravi irregolarità”. Si tratta, comunque, di ipotesi non tassative, il cui contenuto può continuamente essere “arricchito” dalla giurisprudenza.Pertanto, ad avviso di chi scrive, il caso prospettato (ossia, omessa presentazione della pratica ai fini della detrazione del 50%) anche se non specificamente previsto tra le ipotesi di “mala gestio” di cui all’articolo 1129, potrebbe rientrare nella figura della “grave irregolarità” fiscale, in quanto l’amministratore di condominio è tenuto ad eseguire il mandato conferito dai condomini secondo le regole della diligenza del buon padre di famiglia. Ovviamente, la “grave irregolarità” dovrà essere sottoposta alla valutazione discrezionale dall’autorità giudiziaria, con la conseguente possibile condanna in capo all’amministratore, qualora venisse accertata la “grave irregolarità”, di risarcire gli eventuali danni economici subiti dai condomini.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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