SPESE DEL COMPROPRIETARIO CON ONERE DELLA PROVA
A norma dell’articolo 1110 del Codice civile, il partecipante alla comunione ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la conservazione del bene comune in caso di trascuranza degli altri partecipanti.In mancanza di un adempimento spontaneo da parte del debitore, il titolare del credito può ricorrere al giudice, fermo restando l’onere di provare la fondatezza della propria domanda, attraverso prove documentali e/o testimoniali.In quest’ottica, l’assenza di una fattura che dimostri la spesa sostenuta potrà rendere più difficile il compito di provare il proprio diritto a ottenere il rimborso; ciò non toglie che si possa comunque giungere a fornire tale dimostrazione attraverso altre fonti di prova, come una perizia o, appunto, le foto citate dal lettore, la cui valutazione rimarrà in ogni caso rimessa alla discrezionalità del giudicante.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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