MATERNITÀ CON UN PERIODO D'INTERDIZIONE OBBLIGATORIA
Il divieto di lavoro durante il periodo di interdizione obbligatoria è assoluto e vale non solo per il datore di lavoro, ma anche in caso di svolgimento di un’attività autonoma e in proprio.Per quanto concerne il periodo facoltativo di congedo parentale, secondo l’Inps il lavoratore o la lavoratrice dipendente che, durante l’assenza dal lavoro per congedo parentale, intraprenda un’altra attività lavorativa (dipendente, parasubordinata o autonoma) non ha diritto all’indennità a titolo di congedo parentale ed è, eventualmente, tenuto a rimborsare all’Inps l’indennità indebitamente percepita (Inps, circolare 62/2010).Il congedo parentale risponde, infatti, alla precipua funzione di assicurare al genitore lavoratore un periodo di assenza dal lavoro finalizzato alla cura del bambino e non può essere utilizzato dal lavoratore stesso per intraprendere una nuova attività lavorativa, che, se consentita, finirebbe con il sottrarre il lavoratore dalla specifica responsabilità familiare verso la quale il beneficio in esame è orientato.Queste conclusioni, raggiunte per il congedo parentale, valgono a maggior ragione per l'astensione obbligatoria, quando possono essere messe in serio compromesso la salute della donna e del bambino. Lo svolgimento di una diversa attività in questi periodi può anche originare un provvedimento disciplinare.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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