L'esperto rispondeResponsabilità

DIMISSIONI DI COLLABORATORI SENZA MODULO TELEMATICO

La domanda

Vorrei sapere se le dimissioni introdotte dal Dlgs 151/2015, operative dal 12 marzo 2016, trovano applicazione anche per i lavoratori con contratto a progetto ancora in essere e per i co.co.co.

Le nuove modalità telematiche per presentare le dimissioni – valide a partire dal 12 marzo 2016 - si applicano solamente al rapporto di lavoro subordinato. Questo è quanto si evince dal testo dell’articolo 26 del Dlgs 14 settembre 2015, n. 151, che fa riferimento, quale destinatario della comunicazione, unicamente al “datore di lavoro” (e non anche al “committente”, ossia alla controparte di un rapporto di lavoro parasubordinato). A ulteriore conferma, il ministero del Lavoro, nella circolare 12 del 4 marzo 2016, ha precisato che la nuova disciplina «riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato» (salve le eccezioni previste, per esempio per maternità o lavoratori in prova). La risoluzione unilaterale da parte del collaboratore (o la risoluzione consensuale) del contratto in corso con un lavoratore a progetto o un co.co.co non richiede, quindi, che siano adempiute le formalità previste per i dipendenti, essendo sufficiente una semplice comunicazione scritta. L’articolo 26 del Dlgs 151/2015 dispone anche l’abrogazione dei commi da 17 a 23-bis dell’articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Di conseguenza, viene anche meno la procedura di convalida delle dimissioni per i lavoratori impegnati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, secondo la normativa finora in vigore.

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