CONTATORI NON INSTALLABILI, IN USO METODI ALTERNATIVI
Il Dlgs 102/2014, nell’articolo 9, rubricato “misurazione e fatturazione dei consumi energetici”, fa riferimento ai condomìni e agli “edifici polifunzionali”. Al riguardo, l’articolo 2, comma 1, lettera p, del decreto definisce l’edificio polifunzionale come un «edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata». Ciò sta a significare che, mentre nel condominio occorre che vi siano almeno due proprietari di diverse unità immobiliari, nell’edificio polifunzionale si prevede il caso in cui esso appartenga a un solo proprietario, ma venga “occupato”/abitato da almeno due soggetti (mediante un contratto di locazione, comodato, leasing eccetera).Invece, per quel che riguarda le difficoltà tecniche e di costi relative all’installazione dei contabilizzatori e delle valvole termostatiche in una delle sei unità di cui parla il lettore, il Dlgs 102/2014 - all’articolo 9, comma 5, lettera c - prevede che, «nei casi in cui l'uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari dei condomìni o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalla norma Uni En 834, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma Uni En 15459. In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore». Al riguardo, pertanto, nell’unità immobiliare in cui l’uso dei contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, saranno presi in considerazione “metodi alternativi” di ripartizione, quali quelli indicati dalla norma Uni 9019 o dalla Uni/Tr 11388.È bene, tuttavia, anche in questo caso, farsi assistere da un tecnico specializzato, al fine di misurare correttamente i relativi consumi.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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