L'esperto rispondeResponsabilità

CONSORZIO SENZA IL REGISTRO DI BENI AMMORTIZZABILI

La domanda

Un consorzio tra Comuni, che svolge attività di depurazione delle acque, ha l'obbligo di tenere il registro dei beni ammortizzabili?

Il registro dei beni ammortizzabili è previsto dall’articolo 16 del Dpr 600 del 1973, per il quale non vi è obbligo di vidimazione. In esso si devono annotare tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali dell’impresa e i relativi ammortamenti.Hanno l’obbligo di compilare tale registro, tra gli altri, le società di capitali e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti a Ires. Tra i soggetti obbligati si può ritenere, quindi, che rientrino pure i consorzi costituiti tra enti pubblici e privati, mentre non vi rientrano i Comuni e i consorzi tra Comuni. Questi ultimi, infatti, non sono soggetti a Ires.A partire, però, dal periodo d’imposta in corso al 21 febbraio 1997 la tenuta di tale registro non è più obbligatoria, a condizione che le registrazioni a esso relative vengano effettuate nel libro giornale entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, o nel libro inventari, oppure, per i soggetti in contabilità semplificata, che le registrazioni a esso relative vengano effettuate nel registro Iva acquisti.Nel caso specifico, essendo il consorzio costituito tra Comuni, non sussiste l'obbligo, anche se la tenuta dei registro dei beni ammortizzabili potrebbe comunque configurarsi come una buona prassi seguita dall'ente.

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