ANCHE CHI SI DISTACCA PAGA LA MANUTENZIONE
Il condomino che ha distaccato il proprio appartamento dall’impianto centralizzato è pur sempre comproprietario dell’impianto, sicché per il Dlgs 102/2014 – a parte gli effettivi prelievi volontari di energia termica utile – egli è anche tenuto al pagamento dei costi generali per la manutenzione dell’impianto.In questa ottica, appare ragionevole ritenere che la parte di spesa necessaria per il funzionamento dell’impianto sia posta a carico di tutti i condòmini (compreso quello che si è distaccato), a prescindere dall’effettività e dalla misura del consumo di calore da parte di ciascuno.Si ritiene che la lettrice dovrà anche pagare le spese dei contatori individuali, a norma dell’articolo 1117, n. 3, ultima parte, del Codice civile. In definitiva, mentre nel caso del distacco il condomino è tenuto solo a contribuire alle spese di manutenzione straordinaria, conservazione e messa a norma dell’impianto, nel regime del Dlgs 102/2014 egli è tenuto a contribuire a tutte le spese di manutenzione dell’impianto (dunque, in misura superiore a quelle previste dall’articolo 1118, ultimo comma, del Codice civile).
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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