L'esperto rispondeResponsabilità

SPESE EXTRA DELIBERATE PRIMA DELLA MESSA ALL'ASTA

La domanda

Un'abitazione è stata acquistata all'asta nel gennaio 2016. Tale forma d'acquisto comporta il pagamento delle spese condominiali insolute relative agli esercizi 2014/15 e 2015/16. L'inizio di ogni esercizio va dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo. L'addebito comprende anche opere straordinarie (sistemazione dei balconi) effettuate nella primavera 2014, fatturate nello stesso anno, e pagate, parte nell'esercizio 2013/14 e parte in quello successivo. Si chiede se sia corretto saldare la totalità delle spese straordinarie o il solo ammontare pagato nel 2014/15, oppure se nulla sia dovuto (in quanto tali spese sono riconducibili, indipendentemente dai pagamenti alla gestione 2013/14) e se a costituire titolo del pagamento sia la data di ricevimento della fattura o quella del relativo saldo.

Salvo rivalsa verso il precedente proprietario “pignorato” (e salvo verifica dell’opportunità della relativa azione), l’aggiudicatario di un immobile all’asta è tenuto nei confronti del condominio al pagamento delle spese condominiali relative all’esercizio in corso e a quello precedente. Ed infatti, anche per l’acquisto di un immobile all’asta, si ritiene operante l’articolo 63, comma 4, delle disposizioni di attuazione al Codice civile, per il quale «chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente». Vale tuttavia la pena di evidenziare - in punto di ripartizione delle spese straordinarie tra venditore e acquirente - che, in caso di spese straordinarie deliberate prima della vendita (nel caso del lettore, del decreto di trasferimento), queste ultime, salvo patto contrario, devono essere accollate al venditore (e nel caso del lettore al proprietario “pignorato”). Si veda, in questo senso, per tutte, Cassazione 3 dicembre 2010, numero 24654, secondo cui, «in caso di vendita di un’unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o innovazioni, in mancanza di accordo tra le parti, nei rapporti interni tra alienante ed acquirente è tenuto a sopportarne i relativi costi chi era proprietario al momento della delibera dell’assemblea, sicchè, ove tali spese siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione dell’atto di trasferimento dell’unità immobiliare (n.d.r.: nel nostro caso del decreto di trasferimento), ne risponde il venditore, a nulla rilevando che tali opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l’acquirente ha diritto a rivalersi, nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva di cui all’articolo 63 delle disposizioni attuative del Codice civile». Ai fini dell’articolo 63, comma quarto, delle disposizioni citate – salvo esame della fattispecie in concreto (e del criterio adottato per la predisposizione del rendiconto) – a nostro giudizio, si deve fare riferimento alla data del pagamento.

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