L'esperto rispondeResponsabilità

SANZIONI PECUNIARIE PER LA VOLTURA OMESSA

La domanda

Con scrittura privata, mai catastalmente volturata, i fratelli comproprietari di circa 600 metri quadrati di terreno lo vendettero e cedettero, nel 1993, a uno di essi. Dal 1993 al 2005, anno del suo decesso, questo fratello eseguì sull’immobile opere abusive di edilizia, recintando, peraltro, anche una parte di terreno appartenente al Demanio marittimo, per cui il Comune, dopo aver emesso nei suoi confronti varie ordinanze di ripristino dello "status quo ante", lo denunciò all’autorità giudiziaria, che ordinò il sequestro del terreno. Nel 2012, a sette anni dal decesso di questo fratello, l’autorità giudiziaria dissequestrò l’immobile in questione, dandone comunicazione a uno dei fratelli venditori, solo perché essi risultano ancora catastalmente intestatari.Si chiede se i fratelli superstiti, non più possessori di questo terreno, possono incorrere in qualche violazione.

La voltura catastale – a differenza della trascrizione nei registri immobiliari – consiste in un adempimento di natura prettamente fiscale. La funzione del Catasto è quella di identificare l’immobile con dati univoci, al fine di attribuirgli un valore (rendita catastale) per il pagamento delle imposte. Ogni immobile ha una intestazione catastale, relativa alla persona titolare del diritto di proprietà o di altro diritto: la voltura serve per mutare l’intestazione catastale.L’omessa voltura catastale determina delle sanzioni pecuniarie ma, dato che solo i registri immobiliari fanno fede per quanto riguarda l’accertamento della titolarità di diritti su beni immobili, in caso di regolare atto di vendita e conseguente trascrizione non paiono esserci presupposti per ulteriori conseguenze in capo ai venditori.

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