L'esperto rispondeResponsabilità

LE NORME DEL REGOLAMENTO SONO VINCOLANTI PER TUTTI

La domanda

In caso di regolamento condominiale a maggioranza (non contrattuale), le violazioni di base contemplate (quindi le multe da 200 euro) concernenti le aree comuni (ex articolo 1130 del Codice civile, punto 2, ovvero comma 1) atteso che l'oggetto giuridico è tutelare l’interesse generale, il decoro, la tranquillità e l'abitabilità dell’edificio (sentenza 14735/2006) e che l'amministratore è legittimato a promuovere azione giudiziaria ed agire in giudizio nei confronti dei condomini che non abbiano adempiuto ai loro obblighi (ex articolo 70 delle disposizioni di attuazione: sentenze Cassazione 14735/2006; 8883/2005; 16240/2003), le sanzioni sono applicabili anche a chi non ha firmato o non ha partecipato all'assemblea, ma che comunque ha ricevuto notifica del regolamento? In caso contrario, a cosa serve un regolamento che solitamente si stila proprio per le persone incivili?

Salvo esame della fattispecie in concreto e delle norme, le sanzioni e le norme previste dal regolamento condominiale, approvate a maggioranza, sono vincolanti anche per i condomini che non abbiano partecipato all’assemblea e/o che non le abbiano approvate. In tema, il novellato articolo 70 delle Disposizioni di attuazione al Codice civile, dispone che «per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a 200 euro e, in caso di recidiva, fino a 800 euro. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie. L'irrogazione della sanzione è deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice». Si tenga anche presente che, a norma dell’articolo 1138, comma 3, del Codice civile, «il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell'articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell'articolo 1107». È tuttavia opportuno evidenziare che – in disparte le sanzioni pecuniarie di cui si è detto – non è legittimo inserire in un regolamento condominiale assembleare «… sanzioni diverse da quelle pecuniarie, ovvero diversamente afflittive, ciò che sarebbe in contrasto con i principi generali dell’ordinamento che non consentono al privato – se non eccezionalmente – il diritto di autotutela» (Cassazione, 16 gennaio 2014, numero 820).

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