L'esperto rispondeResponsabilità

LA FRUIZIONE DELLE FERIE PER I DIPENDENTI DEL CREDITO

La domanda

Vorrei chiedere chiarimenti sull'articolo 55, paragrafo 5, del contratto collettivo nazionale del lavoro (19 gennaio 2012) per il personale delle imprese creditizie. Dalla lettura dell'articolo comprendo che la banca, per particolari esigenze lavorative, può dividere le ferie del dipendente maturate nell'anno in due periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni lavorativi. La mia domanda è: se il dipendente è obbligato a godere di 15 giorni di ferie consecutivi oppure se ha il diritto di distribuirle durante l'anno in intervalli di durata diversa, secondo le proprie esigenze.La seconda domanda è se il contratto nazionale stabilisca un numero minimo di dipendenti che deve essere presente sul posto di lavoro per garantire la regolare operatività dell'istituto di credito (ad esempio 2/3 del personale).

La fruizione delle ferie nel settore credito è sostanzialmente analoga a quella di altre categorie merceologiche, infatti per tutti la normativa di riferimento è quanto previsto dall’articolo 10 del Dlgs 8 aprile 2003, n. 66, in base al quale, tutti i lavoratori annualmente hanno «diritto ad un periodo di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane» ed in particolare «tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva …. … va goduto per almeno 2 settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore». Da tali parametri di legge sono quindi scaturite le intese categoriali del credito, che hanno garantito, e vincolato al tempo stesso al lavoratore la fruizione obbligatoria di un periodo di ferie «non inferiore a 15 giorni lavorativi».Ugualmente, per quanto riguarda la distribuzione nell’arco dell’anno delle restanti giornate di ferie, si applica l’articolo n. 2109 del Codice civile, in base al quale il potere di stabilire quando il lavoratore può assentarsi spetta al datore di lavoro, che deve però bilanciare le esigenze dell’impresa con gli interessi del lavoratore. Anche tale norma è stata recepita nel punto 4 del citato articolo contrattuale, dove è prevista la predisposizione di turni di ferie da parte dell’impresa, che debbono tener conto delle esigenze di entrambe le parti, e quindi con un positivo contemperamento viene di fatto predisposto l’annuale “piano ferie individuale” che deve essere rispettato e, salvo circostanze eccezionali, non può essere variato.Per quanto riguarda, infine, il coefficiente numerico sulla presenza di personale, idoneo ad assicurare l’attività aziendale, tale valutazione è di natura organizzativa; inoltre, si deve tener conto che, ai sensi della legge n. 146/1990, il credito rientrando tra i “servizi pubblici essenziali”, si deve per legge assicurare la funzionalità anche in presenza di scioperi, garantendo all’utenza particolari servizi (ad esempio, le scadenze fiscali, il pagamento stipendi e pensioni). Considerato quindi quanto sopra, la quantificazione di una presenza minima è rimessa alla discrezionalità delle singole aziende, che decidono con parametri differenziati a seconda delle specifiche attività svolte nei vari settori.

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