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ESONERO CONTRIBUTIVO E DIRITTO DI PRECEDENZA

La domanda

Gli sgravi contributivi di cui alla legge 190/2014, riproposti dalla legge 208/2015, sono concessi anche per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori che hanno maturato il diritto di precedenza, avendo lavorato nella stessa azienda con contratto a termine superiore a 6 mesi. La legge menziona questa possibilità, ma non sembra escludere che si possa assumere, mantenendo le stesse agevolazioni, un lavoratore con contratto a tempo indeterminato, che ha già lavorato con la stessa azienda con un precedente rapporto a termine non superiore a 6 mesi, senza quindi aver maturato il diritto di precedenza. È corretta questa mia interpretazione?

L’esonero contributivo spetta se il lavoratore a termine non ha ancora maturato il diritto di precedenza ovvero, se lo ha maturato (perché ha lavorato per più di 6 mesi), ma non lo ha ancora esercitato espressamente in forma scritta, così come prevede l’articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Ulteriori indicazioni sono contenute nella recente nota n. 7 del 12 febbraio 2016 del ministero del Lavoro in cui si legge che, in considerazione del fatto che il diritto di precedenza viene esercitato previa manifestazione espressa per iscritto da parte del lavoratore, si deve ritenere che, in mancanza o nelle more della stessa, il datore possa legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere: ciò, sia nelle ipotesi in cui il contratto a termine di durata superiore a 6 mesi sia cessato, che nel caso in cui il contratto a termine, una volta trascorsi i 6 mesi, risulti ancora in corso.

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