L'esperto rispondeResponsabilità

SE IL BOLLETTINO ORIGINALE VIENE CHIESTO DOPO 30 ANNI

La domanda

Il Comune mi chiede, dopo 30 anni, di completare la documentazione del condono edilizio, visto che una parte dei documenti richiesti erano già in suo possesso. Tra l'altro, mi chiedono l'originale del versamento della terza rata dell'oblazione, perché quello in loro possesso è in fotocopia e all'epoca non è stato registrato. In realtà, anch'io possiedo solo una fotocopia, e il tecnico che all'epoca ha istruito la pratica ed era in possesso degli originali non è più tra noi. All'ufficio postale dove, all'epoca, è stato fatto il versamento mi hanno detto che dopo dieci anni va tutto al macero. Come devo comportarmi?

Princìpi generali, contenuti nel Dpr 380/2001, testo unico edilizia (Tue), impongono all’amministrazione di acquisire d’ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in suo possesso (articolo 9-bis).Se la richiesta del Comune riguarda la documentazione elencata dalla legge sul condono edilizio, specialmente per l’identificazione dell’abuso, essa è da ritenere legittima, in quanto la carenza impedisce l’esame della domanda. Non possono, invece, essere richiesti documenti non ritenuti essenziali, e che producono solo l’effetto che la domanda di condono resti inevasa a tempo indeterminato. Si deve, infatti, considerare che ci si trova di fronte a una opera già realizzata e non a una ancora da edificare, per cui non può essere chiesta la documentazione tipica dell’ordinario rilascio del provvedimento.Con riferimento al pagamento dell’oblazione, l’articolo 35 della legge 47/1985 dispone che la domanda di condono sia corredata dalla prova dell’eseguito versamento dell’oblazione. Il problema dunque, non essendoci precise indicazioni in merito, risiede nel significato da attribuire al termine “prova”, ossia se esso si identifichi solo con l’allegazione del bollettino postale in originale. È indubbio che questa sembri l’ipotesi presa in considerazione dalla legge al fine di comprovare in modo incontestabile il versamento dell’oblazione. Nella fattispecie prospettata emergono, però, alcune peculiarietà che meritano attenzione, in quanto l’amministrazione avrebbe dovuto segnalare in tempi congrui, e non trentennali, la non idoneità della fotocopia a fornire la prova del versamento (tanto è vero che non l’aveva registrata), pregiudicando così la possibilità di rinvenire il pagamento presso l’interessato o l’ufficio postale. Inoltre, il citato articolo 9-bis del Tue dispone, in linea generale, che l’amministrazione non può chiedere attestazioni o perizie sull’autenticità e veridicità dei documenti. Non essendo, dunque, l’amministrazione stessa immune da responsabilità, e considerato il legittimo affidamento consolidatosi nel tempo da parte dell’interessato, potrebbe essere presa in considerazione l’ipotesi della sufficienza della fotocopia, che riporta comunque gli estremi puntuali del versamento all’ufficio postale e che, dunque, potrebbe rappresentare una prova, salvo eccepirne la falsità.

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