L'esperto rispondeResponsabilità

IL SILENZIO-ASSENSO PREVALE SU NUOVE RICHIESTE

La domanda

Il Comune mi ha chiesto di presentare le ricevute di pagamento di una pratica del 1986, inerente al condono emanato nel febbraio del 1985. È lecito chiedere documenti risalenti a 30 anni fa? Inoltre, dato che, a partire dal 1986, per modifiche costruttive e cambi di proprietà la casa ha subìto altri due accatastamenti, è corretto chiedere soltanto ora di presentare queste ricevute?

Il condono edilizio, nel rispetto delle condizioni fissate dalla normativa, è un atto dovuto, che non lascia margini di discrezionalità nell’istruttoria della domanda. La legge 47/1985 elenca gli allegati della domanda di sanatoria necessari per la sua ricevibilità: versamento dell’oblazione, descrizione delle opere abusive, documentazione fotografica circa lo stato dei lavori, certificato di residenza o di iscrizione alla Camera di commercio per ottenere riduzioni, perizia giurata per opere superiori a 450 metri cubi.Se, dunque, la richiesta del Comune riguarda i documenti elencati dalla legge, specialmente per l’identificazione dell’abuso, essa è da ritenere legittima, in quanto la carenza impedisce l’esame della domanda, tanto è vero che l’articolo 39, comma 4, della legge 724/1994 (secondo condono edilizio) ha stabilito che la mancata presentazione, entro tre mesi, dalla richiesta dei documenti previsti per legge come obbligatori comporta l’improcedibilità della domanda e il conseguente diniego del condono.Riguardo alle ulteriori domande, si deve evitare che, attraverso reiterate richieste dell’amministrazione, la domanda di condono resti inevasa a tempo indeterminato. Va, infatti, consideratoi che il trascorrere del tempo rileva ai fini dell’accoglimento della domanda, poiché, ove l’opera abusiva non sia soggetta a vincoli di tutela o di inedificabilità, il decorso del termine, qualificato come perentorio, di 24 mesi dalla presentazione dell’istanza, completa di tutta la documentazione di legge, ha come conseguenza che la domanda si intende accolta, ove l’interessato provveda al pagamento delle somme dovute a conguaglio e alla presentazione della richiesta di accatastamento.Anche la richiesta di oneri concessori è soggetta a prescrizione decennale e di 36 mesi per l’oblazione. La richiesta ulteriore di documentazione non può, perciò, avvenire in un momento in cui essa non è in grado di precludere effetti già determinatisi per legge con la formazione del silenzio-assenso. Comunque, è principio generale che l’amministrazione non può richiedere documenti che sono già nella sua disponibilità.Per evitare le richieste "sine die", come se il procedimento fosse sempre pendente, l’interessato deve fare valere la maturazione del silenzio-assenso sulla domanda di sanatoria, contestando la non rilevanza, ai fini di legge, della documentazione richiesta e diffidando il Comune a rilasciare il provvedimento di sanatoria, nel presupposto che le ricevute riguardino pagamenti regolarmente effettuati nei termini.

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