L'esperto rispondeResponsabilità

RESTITUZIONE AL SOCIO CHE HA VERSATO PER ALTRI

La domanda

Nel costituire una nuova Srl per rilevare un'attività di bar-tavola calda, stabilimmo in 10.000 euro l'ammontare del capitale sociale, ripartendo le quote fra i tre soci: a me il 30 per cento, a gli altri due (marito e moglie) 35% cadauno.Avremmo poi dovuto versare, sul conto corrente della Srl, 50.000 euro cadauno, come anticipo per rilevare il bar. I due coniugi mi chiesero di anticipare al loro posto 50.000 euro, non disponendone della somma a causa di ritardi di bonifici a loro favore. In amicizia acconsentii, versdando dal mio conto corrente 100.000 euro con causale "quota societaria", mentre marito e moglie versarono in tutto 50.000 euro con la stessa causale. Mi assegnarono l'incarico di amministratore unico. Ora, non credo abbiano intenzione di restituirmi quanto anticipai a suo tempo. Mentre sono caricato di mansioni lavorative sempre più onerose e impegnative,i due miei soci hanno di fatto assunto l'amministrazione della società. Come viene considerata e classificata la sproporzione tra le quote assegnatemi e quanto realmente versato? Come ottenere la restituzione del credito o l'adeguamento delle mie quote?

Nella situazione descritta, alquanto complessa, non vi è presupposto per una immediata e diversa caratura delle quote societarie.Il socio che ha anticipato la quota di competenza degli altri, infatti, ha instaurato un rapporto di natura patrimoniale nei confronti degli altri soci (marito e moglie, nel caso del quesito), che si sono resi suoi debitori per l’importo corrispondente.Tale rapporto non inerisce alla società in quanto tale, che rimane del tutto estranea alle vicende patrimoniali tra i soci, e, di conseguenza, non comporta modifica delle quote di partecipazione al capitale.La causale utilizzata per il versamento nelle casse sociali della somma anticipata dai soci (“quota societaria”, come descritta nel quesito) lascia, peraltro, inequivocabilmente intendere che la volontà del socio (ancorché, peraltro, inconsapevole) non era quella di rilasciare la somma a titolo di finanziamento infruttifero alla società stessa, bensì di dotare la società di maggiori somme a titolo di capitale.Tuttavia, anche qualora ciò trovasse conferma nelle scritture contabili della società, questo non equivarrebbe a un aumento del capitale della società e a una conseguente diluizione delle quote sociali dei soci inadempienti, poiché l’aumento di capitale è presidiato da una procedura normata in via inderogabile dalla legge (articolo 2481 e seguenti del Codice civile), che, nel caso di specie, non pare essersi concretizzata.Al lettore rimane aperta la possibilità di chiedere la restituzione di quanto anticipato ai soci, e in seconda battuta – con il loro consenso - di subentrare ai soci medesimi in qualità di creditore nei confronti della società, così da chiedere, successivamente, un aumento del capitale sociale, da sottoscrivere mediante la rinuncia al credito vantato.

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