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RAMPA RISERVATA A SEI BOX: C'È CONDOMINIO PARZIALE

La domanda

In un condominio c'è una rampa la cui unica funzione è quella di consentire l'accesso a sei box privati, siti in una "tasca" dello stesso. Ciò in via esclusiva, poiché gli altri condòmini non hanno motivo di accedervi. Non esistono accessi o servizi comuni. Un cancello con serratura (le chiavi sono possedute dai soli proprietari dei box) è posto all'inizio della rampa. Sull'esclusività dell'uso non c'è dissenso. È stato di recente presentato il regolamento contrattuale, che recita: «Sono di proprietà e uso comune a tutti i condòmini tutte le parti, cose, impianti, che non risultano di proprietà singola dagli atti d'acquisto. Le spese ordinarie e straordinarie delle parti comuni verranno suddivise secondo i millesimi di ciascuna proprietà».Tra chi andranno suddivise le spese per quella rampa?

Poiché la rampa è funzionale al godimento dei sei box da parte di alcuni soltanto dei condòmini – che ne hanno l’uso esclusivo – riteniamo debba applicarsi l’articolo 1123, terzo comma, del Codice civile, per il quale, «qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità».In effetti, a proposito della rampa riservata ai sei box, si può configurare l'esistenza di un condominio parziale.

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