NEL GRATUITO PATROCINIO TUTTA L'ATTIVITÀ DEL LEGALE
Il gratuito patrocinio consente a una persona non abbiente di avanzare istanza di ammissione al beneficio e, se ammessa, di ottenere che la parcella dell’avvocato nominato sia pagata dallo Stato.A seguito dell’ammissione al beneficio, ogni spesa legale inerente al procedimento sarà a carico dello Stato e nessuna somma potrà essere chiesta al soggetto ammesso, in quanto ciò comporta un grave illecito disciplinare sanzionabile dall’Ordine professionale di appartenenza.Recenti pronunce di Cassazione hanno avuto modo di chiarire come sia configurabile quale condotta illecita la richiesta di un compenso non solo per l’attività professionale svolta dopo l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, ma anche per l’attività che, pur svolta anteriormente, debba considerarsi connessa ed effettuata in vista della successiva azione giudiziaria, essendo dovere del difensore, in sussistenza dei presupposti di legge, comprendere l’intera attività processuale nell’ambito del beneficio del gratuito patrocinio.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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