L'esperto rispondeResponsabilità

LO STORNO DI CREDITI TRANSITATI IN BILANCIO

La domanda

In relazione alle modifiche introdotte dal Dlgs 147/2015, è possibile, già dall'esercizio 2015, stornare in parte il credito vantato nei confronti di clienti italiani tuttora in amministrazione straordinaria, ex Dl 347 del 23 dicembre 2003, convertito in legge 18 febbraio 2004, n. 39 (legge "Marzano")?Avendo a disposizione il fondo svalutazione crediti accantonato ogni anno e dedotto fiscalmente (nei limiti previsti dalla normativa), quali sono le scritture da effettuare?

Le novità introdotte dal Dlgs 147/2015 (decreto "internazionalizzazione"), a norma del comma 2 dell’articolo 13, si applicano dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015 (2015, per i soggetti “solari”), con impatto, pertanto, per la prima volta sul modello Unico 2016. Nel caso posto dal lettore, in definitiva, essi si ritengono applicabili.La possibilità di dedurre comunque le perdite su crediti in caso di assoggettamento alle procedure concorsuali è stata introdotta già dal Dl 83/2012 e confermata, poi, dal Dlgs 147/2015. L’articolo 13, in particolare, modifica il comma 5 dell’articolo 101 del Tuir e introduce il successivo comma 5-bis, in base al quale la deduzione è ammessa nel periodo d'imputazione in bilancio anche quando questa imputazione avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale.Secondo il comma 4 dell’articolo 109 del Tuir, le spese e gli altri componenti negativi di reddito (quindi, anche le perdite su crediti) non sono ammessi in deduzione se non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza. In sostanza, le perdite su crediti, per essere dedotte, devono transitare a conto economico. In caso contrario, non sarebbe possibile dedurre alcun importo, pur nel rispetto dei requisiti per la deduzione fiscale. Parimenti, se in un determinato esercizio la perdita risulta rilevata a conto Economico, ma nello stesso esercizio non sussistono ancora le condizioni per provvedere alla sua deduzione, quest’ultima sarà effettuata nel periodo d’imposta in cui si manifesteranno gli elementi certi e precisi. Nel primo caso la perdita, al netto del valore del fondo svalutazione crediti (per la quota non tassata si dovrà operare una variazione in RF del modello Unico), confluirà, per il residuo ammontare, nella voce B14 di conto economico “Perdita su crediti”; nel secondo caso, nella voce B.10.d tra le “svalutazioni”.Nella situazione prospettata dal lettore, si potrebbe ritenere di essere in presenza di una svalutazione imputabile alla voce B.10.d di conto economico, senza procedere allo stralcio definitivo (anche per eventuali future azioni legali di recupero).La scrittura in sede di svalutazione del credito (con accantonamento al fondo svalutazione crediti) sarà la seguente:1) in Dare si indicherà la voce “svalutazione crediti (B.1o.d CE)” per un importo X;2) in Avere si indicherà la voce “fondo svalutazione crediti (C.II.1 SP)” per il medesimo importo X.Successivamente, in caso di utilizzo effettivo del fondo (e quindi per perdita su crediti), la scrittura sarà:1) in Dare la voce “fondo svalutazione crediti (C.II.1 SP)” per l’importo X;2) in Avere la voce “crediti verso cliente” per il medesimo importo X.

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