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LA GRATA FRANGISOLE SI LEVA CON IL QUORUM «SEMPLICE»

La domanda

In un condominio con tre scale e tre piani fuori terra, è presente per ogni scala una grata frangisole, che va dal piano terreno fino all'ultimo. Tale grata è menzionata anche nel regolamento contrattuale. Poiché la grata è recentemente stata utilizzata dai ladri per accedere ai piani superiori, alcuni condòmini ne chiedono l'eliminazione totale o, almeno, per la parte che va dal terreno al primo piano. Si precisa che le grate iniziano a terra, nei giardini privati, e in ogni caso l'eliminazione parziale o totale comporterebbe notevole disagio per i condòmini del piano terra (oltre che renderli soggetti "preferenziali" per i furti). L'istanza di eliminazione (totale o parziale) può essere presentata in assemblea? E con quale maggioranza dev'essere eventualmente approvata?

Salvo esame della fattispecie in concreto e del regolamento di condominio di natura contrattuale, per la rimozione della grata frangisole – che non sembrerebbe una “innovazione”, in senso stretto, in quanto non viene alterata l’entità sostanziale e la destinazione originaria del bene comune (si veda, per tutte, Cassazione 10 marzo 2015, numero 4736) - potrebbe anche essere sufficiente, in seconda convocazione, il quorum di 333 millesimi, oltre alla maggioranza degli intervenuti, ex articolo 1136, comma terzo, del Codice civile.Però, ove l’eliminazione della grata rechi danno ai condomini del piano terra, essa deve ritenersi illegittima, a norma degli articoli 1102 e 1120, ultimo comma, del Codice stesso. In particolare, quest'ultima disposizione prevede che «sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino». In tale caso, i condòmini del piano terra possono agire giudizialmente per il ripristino dello “status quo”, a prescindere dalla volontà espressa dall’assemblea di condominio, che deve ritenersi radicalmente nulla. Si veda in questo senso, esemplificativamente, Cassazione, 25 gennaio 2007, n. 1626, secondo cui «è nulla per impossibilità dell’oggetto la delibera condominiale che pregiudichi la sicurezza del fabbricato».

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