LA DEMOLIZIONE DEL TETTO SENZA RICOSTRUZIONE
In linea di principio, la rimozione del tetto di un edificio per motivi di sicurezza non dovrebbe comportare alcuna perdita di volume o di superficie utile. Ciò in quanto con la rovina dell’edificio (nel caso in questione, rimozione del tetto senza sua ricostruzione), il patrimonio giuridico incorporato nello stesso (superficie coperta, volumetria, distanze dai confini e dagli altri edifici) non scompare automaticamente, ma diventa latente e può riespandersi (Tar Lombardia, Brescia, sezione II, 1° agosto 2011, n. 1228). Tuttavia, non si può escludere che tale patrimonio giuridico potrà in futuro essere limitato nel suo utilizzo dalla successiva normativa di pianificazione, soprattutto in ragione di nuove esigenze di carattere pianificatorio prospettate dall’amministrazione comunale.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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