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LA DEMOLIZIONE DEL TETTO SENZA RICOSTRUZIONE

La domanda

Possiedo un vecchio fabbricato di categoria D/1 (un grande capannone in mattoni degli anni 30, ex laboratorio artigianale) sito in centro storico, con vincolo di facciata che consente solo il restauro/risanamento conservativo, ma non anche la ristrutturazione (meno che mai la nuova costruzione). Per motivi di sicurezza, vorrei rimuoverne il tetto, senza toccarne parti strutturali e senza ricostruirlo. Questo intervento potrebbe avere conseguenze negative in futuro, determinando, ad esempio, la perdita totale di superficie utile e/o volumetrie esistenti, in base a qualche norma statale, regionale (dell'Emilia Romagna, nel mio caso) o comunale?

In linea di principio, la rimozione del tetto di un edificio per motivi di sicurezza non dovrebbe comportare alcuna perdita di volume o di superficie utile. Ciò in quanto con la rovina dell’edificio (nel caso in questione, rimozione del tetto senza sua ricostruzione), il patrimonio giuridico incorporato nello stesso (superficie coperta, volumetria, distanze dai confini e dagli altri edifici) non scompare automaticamente, ma diventa latente e può riespandersi (Tar Lombardia, Brescia, sezione II, 1° agosto 2011, n. 1228). Tuttavia, non si può escludere che tale patrimonio giuridico potrà in futuro essere limitato nel suo utilizzo dalla successiva normativa di pianificazione, soprattutto in ragione di nuove esigenze di carattere pianificatorio prospettate dall’amministrazione comunale.

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