L'esperto rispondeResponsabilità

LA CARENZA DI DOCUMENTI NON DÀ LUOGO AL DINIEGO

La domanda

È legittima la procedura secondo la quale viene avviato un procedimento di diniego per diverse richieste di permesso di costruire prodotte a norma della legge della Regione Campania 15/2000, modificata dalla legge regionale 1/2011, esclusivamente per carenza di documentazione a corredo? La corretta procedura non è quella di chiedere di integrare la istanza con la documentazione carente, nei tempi e modi imposti, sospendendo, nelle more, la istruzione?

L’articolo 1 della legge 19/2001 della Regione Campania, sostanzialmente analogo all’articolo 20 del Dpr 380/2001 (Tue, testo unico edilizia), disciplina il procedimento per il rilascio del permesso di costruire, prevedendo che il termine per l’istruttoria della domanda può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento chiede all’interessato integrazioni documentali; il termine decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della relativa documentazione. L’amministrazione, per fruire dell’interruzione temporale, deve verificare la completezza della documentazione allegata alla domanda entro 15 giorni, e rispettare la condizione che l’integrazione sia necessaria per l’istruttoria e che non sia già nella sua disponibilità (o non sia possibile acquisirla autonomamente). Solo se la richiesta è legittima e l’interessato non adempie, si può procedere al diniego del permesso di costruire. Ciò in quanto, secondo le disposizioni citate, l’eventuale incompletezza della domanda originaria non è di per sé sufficiente all’adozione di un provvedimento di diniego.

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