I REGOLAMENTI CONTRATTUALI «STOPPANO» GLI ASILI NIDO
Si ritiene che, se il regolamento condominiale è di tipo contrattuale, le clausole riportate nel quesito prevedano un limite all’attività di asilo nido, anche se essa non è indicata espressamente tra quelle vietate. Infatti, si parla di destinazione esclusiva delle unità immobiliari a uso di civile abitazione e non è consentito ogni differente uso. Inoltre, in chiusura della clausola nella quale vengono elencate alcune attività tassativamente vietate, si precisa che è proibito «qualsiasi uso che possa turbare la tranquillità dei condomini..». Orbene, è evidente che la necessità di garantire libertà di movimento ed espressione ai piccoli frequentatori dell’asilo nido mal si concilia con il diritto alla quiete all’interno del condominio. Ad ogni modo, se tutti i condòmini fossero d’accordo, si potrebbe modificare per iscritto la clausola del regolamento e autorizzare l’attività di asilo nido. Si aggiunge, infine, che, indipendentemente dall’esistenza della clausola del regolamento condominiale, la riforma del condominio (legge 220/2012) ha introdotto l’articolo 1117-quater del Codice civile, che così stabilisce: «In caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni, l'amministratore o i condòmini, anche singolarmente, possono diffidare l'esecutore e possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L'assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 1136». Potrebbe, infatti, verificarsi che l’attività di gestione di un asilo nido, anche se non connessa a esecuzioni di opere, incida sulle parti comuni, cioè si sostanzi in un’attività dannosa e/o pregiudizievole sulla destinazione d’uso delle parti comuni.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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